05. febbraio 2014 · Commenti disabilitati su Diritto Sanitario · Categorie:Senza categoria


Nuove preoccupazioni legali per i medici ospedalieri

Le polizze per colpa grave non bastano più

Oggi chi lavora in Ospedale (o in altro Ente pubblico) tende a comprare una polizza assicurativa a copertura della c.d. Colpa Grave.

Per capire di cosa si tratta è opportuno soffermare l’attenzione sul concetto di “Colpa Grave”

In base a quanto dispone il DPR n.ro 3 del 1957, le Aziende sanitarie e Ospedaliere che hanno risarcito un danno al paziente – direttamente o per il tramite del loro assicuratore – hanno l’obbligo di esercitare la rivalsa avanti la Corte dei Conti nei confronti del Medico dipendente responsabile del danno in tutti i casi in cui il comportamento di quest’ultimo sia connotato da dolo o “Colpa Grave”.

Nel nostro ordinamento giuridico manca una definizione di Colpa Grave. Per tale ragione, la giurisprudenza ritiene che tutti i casi di colpa medica (civile e penale) possano essere classificati come “gravi” in quanto lesivi del bene “salute” costituzionalmente protetto dall’art. 32 Cost.

La norma del 1957 non aveva trovato applicazione in ambito sanitario: solo a seguito di una sentenza della Corte dei Conti del Piemonte del 1997 (riguardante un ginecologo ed un ortopedico) tale norma è esplosa nella sua efficacia creando, conseguentemente, un enorme problema assicurativo per i medici dirigenti pubblici la cui responsabilità per “Colpa Grave” (e la relativa polizza) non poteva più essere assicurata direttamente dall’Ente.

Per tale ragione, le ASL e le AO hanno offerto ai loro dipendenti la possibilità di comprare una polizza assicurativa specifica per la “Colpa Grave” (o anche detta “ Rinuncia alla Rivalsa”) che era inserita nella copertura di responsabilità civile stipulata dall’Ente.

Dal 2009 tutto è cambiato: la Finanziaria ha stabilito che non si può più fare una polizza per i dipendenti inserita nella stessa polizza dell’Ente.

Adesso l’Ente ha una polizza diversa e distinta da quella del suo personale,  anche se permette al proprio assicuratore o al proprio broker assicurativo di utilizzare il bacino dei dipendenti per diffondere polizze individuali connotate da condizioni contrattuali spesso inadeguate o con coperture che possono risultare inefficaci.

Per fare un esempio, si pensi che, normalmente, le polizze assicurative diffuse dagli Enti prevedono come definizione di “Sinistro” la “ azione di rivalsa intrapresa dall’Ente di appartenenza”: in altre parole, ai fini della polizza stipulata il Medico dipendente potrà validamente aprire un “sinistro” solo quando vi sia una “azione di rivalsa” esercitata dall’Ente presso cui lavora. Ora, si consideri che:

– fra il giorno in cui si è verificato il danno e quello in cui avviene in concreto il risarcimento (dopo tutti i gradi di giudizio) passano in genere 10/15 anni. Solo a questo punto verrà coinvolta la Corte dei Conti

– tutte le polizze assicurative coprono solo le richieste di risarcimento danni pervenute durante il periodo di validità del contratto assicurativo ma non conosciuti prima della stipula dello stesso.

Ne consegue che, qualora il Medico abbia stipulato la polizza colpa grave offerta dal suo Ente potrà trovarsi nella condizione di non poter aprire il sinistro per 10/15 anni (manca l’azione di rivalsa) e, quando verrà coinvolto in una azione di rivalsa, non potrà comunque aprire il sinistro se (come sempre accade) sarà cambiato l’assicuratore, in quanto il nuovo assicuratore non coprirà fatti già noti (da tanti anni). In altre parole, una polizza pagata ma inefficace. Ma non basta!

A Milano si sono verificati due casi (due sentenze milionarie di malasanità) che evidenziano in modo eclatante che il sistema delle assicurazioni per Colpa Grave fa acqua! Un caso penale con la condanna del Niguarda ad anticipare a una vedova un acconto di 1 milione di euro sul futuro e ancora maggiore risarcimento per la morte del marito nel 2007. Un caso civile con la condanna del San Carlo a versare 1 milione alla famiglia di un paziente rimasto invalido al 90% dopo cure incaute nel 2005. In entrambe i casi, erano coinvolti medici e sanitari.
Per una ragione o per un’altra, gli ospedali non stanno risarcendo i danni e, a questo punto, i medici tremano.

Infatti, l’art. 2055 codice civile – in materia di “responsabilità solidale” – stabilisce: “ Se il fatto dannoso è imputabile a più persone (ad esempio, il medico e l’’Azienda), tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate” 

Inoltre, ad aggravare la situazione, l’art. 6, terzo comma, della legge di stabilità 2013 (Razionalizzazione e riduzione della spesa nel settore sanitario) prevede l’estensione dell’impossibilità di pignorare i beni degli enti pubblici sanitari sino al dicembre 2013.

Per tutte queste ragioni, è molto più facile per il paziente-danneggiato trovare soddisfazione pignorando l’appartamento del medico piuttosto che mettersi in coda (insieme a tutti gli altri creditori) ad aspettare che l’ente pubblico competente paghi. Poi, una volta pagato il danno, il medico potrà rivalersi contro il proprio ente ed essere lui ad accodarsi…

Ora: se il medico ha una polizza “vera” (comprensiva di qualsiasi tipo di colpa) avrà al suo fianco un assicuratore che lo supporterà nel risarcimento. Se il medico avrà solo una polizza di Colpa Grave, sarà solo nella gestione del sinistro e sarà solo nel risarcire il paziente. Peggio di così …

Prof. Paolo d’Agostino

Università degli Studi di Torino 

 

28 Dicembre 2012

21. gennaio 2014 · Commenti disabilitati su La responsabilità nel lavoro di equipe · Categorie:Senza categoria


Schermata 2014-01-21 a 11.40.46 Schermata 2014-01-21 a 11.40.41

Istruzioni per l’uso

Tutti sanno, non solo i medici e gli operatori del diritto, quanto sia costante l’incremento di vicende giudiziarie in ambito sanitario, e coloro che hanno sin qui seguito il lavoro del gruppo di studio Medicina & Legalità hanno verificato come le soluzioni da noi proposte passino anche attraverso una corretta e puntuale informazione a favore del medico e del chirurgo sulla realtà delle norme e dei principi giuridici.
Il rischio di vedersi coinvolti in vicende giudiziarie può e deve essere prevenuto anche tramite la conoscenza (inevitabilmente di base, ma comunque sufficiente) dei principi giuridici attraverso i quali la condotta dell’operatore sanitario verrà analizzata e giudicata in caso di contenzioso. E se il medico utilizzerà tale conoscenza per orientare la propria condotta, la possibilità che commetta errori giuridicamente rilevanti potrà essere sensibilmente diminuita.

Visualizza articolo completo

COMMENTO DI SINTESI

Come ormai da giurisprudenza costante (es. Cassazione civile, Sentenza 8.10.2008 n. 24791) l’onere della prova che il fatto dannoso per il paziente è scaturito da prestazioni medico-chirurgiche di particolare difficoltà è a carico della struttura e del medico stesso e comunque ciò insiste solo sull’ambito della colpa (lieve o grave) e non sulla esimente dalla colpa la quale può essere esclusa solo quando è riscontrabile oggettivamente una causa esterna imprevedibile e non prevenibile nel caso concreto.
L’esistenza di soluzioni terapeutiche conoscibili e affermate in ambito medico sanitario anche internazionale è già condizione di colpa presunta.

In sintesi anche adottando la strategia della cosiddetta “medicina difensiva” che spersonalizza l’arte medica e costa denaro inutile alla collettività e anche applicando i più riconosciuti protocolli medici internazionali la responsabilità del medico (a cominciare dal giudice penale) viene accertata di caso in caso e non può essere esclusa mai a priori.

21. gennaio 2014 · Commenti disabilitati su Accertamento della responsabilità penale del medico · Categorie:Senza categoria


Schermata 2014-01-21 a 11.22.47

Non ci sono statistiche ufficiali, ma si può affermare con certezza che, negli ultimi anni, i processi che vedono Medici, imputati per casi di colpa professionale, sono in costante aumento.
Il tema della responsabilità medica per colpa professionale tiene banco (in dibattiti, convegni e congressi) eppure è certo che la risposta terapeutica nel Sistema Sanitario del nostro Paese è buona, che gli eventi avversi gravi sono pochi, che i casi in cui al processo segua la condanna penale del Medico sono pochissimi.
È verosimile che l’origine del clamore che circonda la colpa medica sia dovuta, in buona parte, alla risonanza mediatica dei casi C.d. di “mala sanità” ma l’interessamento dei media trae motivo anche da ragioni socioculturali, già oggetto di analisi in molteplici convegni, e che conviene brevemente illustrare.

Visualizza articolo intero

CASISTICHE DI RISARCIMENTO

L’ottimismo riguardo i casi sporadici è purtroppo mancanza di prospettiva storico-evolutiva.
Nei paesi anglosassoni che ci precedono in questa cultura dell’obbligazione di risultato anzichè di mezzi per la prestazione medica si osservano ormai situazioni standard di danno risarcibile.
In Italia si può affermare che nei seguenti casi la giurisprudenza quasi sempre accerta la colpa e l’obbligo di risarcimento:
Ostetricia e ginecologia

  • morte della paziente durante il parto
  • ipossia neonatale
  • ritardo nell’esecuzione di parto cesareo
  • ritardo nell’espletamento del parto e conseguente morte del neonato o grave invalidità
  • mancata diagnosi di malformazioni in epoca prenatale in tempo utile per poter effettuare un aborto terapeutico
  • mancata rilevazione di virus durante la gravidanza quali ad esempio: toxoplasmosi, rosolia, citomegalovirus, herpes genitali ecc.
  • sindrome da trasfusione
  • feto fetale non diagnosticata nelle gravidanze gemellari monocoriali
  • mancata diagnosi di placenta previa centrale
  • mancata diagnosi di distacco di placenta
  • mancato monitoraggio di gravidanza ad alto rischio
  • distocia di spalla lesione del plesso brachiale
  • frattura della clavicola uso di ventosa e di forcipe e relative lesioni
  • lesioni al feto a seguito di amniocentesi/villocentesi
Altre tipologie di responsabilità in ginecologia
  • mancata diagnosi di tumori dell’apparato genitale femminile
  • errate terapie per la cura della sterilità
  • prescrizione di terapie senza adeguati controlli (es. la prescrizione della terapia anticoncezionale)
  • Isterectomia evitabile.
Neuro Chirurgia
  • Lesioni alle terminazioni nervose o al nervo motorio durante intervento chirurgico d’ernia del disco
  • Lesioni al midollo spinale dovute alla non immobilizzazione della colonna vertebrale
  • Lesioni al midollo spinale durante l’esecuzione d’intervento chirurgico con conseguente paralisi degli arti
Anestesia
  • morte nel corso di anestesia negli interventi
Chirurgia generale
  • Lesioni di nervi, vasi, organi, durante interventi chirurgici
  • Garze e ferri chirurgici lasciati in corpo dopo gli interventi
  • Suture (abnormi, tolte troppo precocemente)
  • Aderenze post-operatorie
  • Emboli, tromboembolie per mancata terapia anticoagulante
  • Clips mal posizionate
  • Infezioni post-operatorie
Oncologia
  • Perdita di chance di guarigione o di sopravvivenza, compromessa per omessa o ritardata diagnosi
  • Prescrizione di accertamenti non idonei
  • Interventi troppo demolitivi rispetto alla diagnosi
  • Interventi incompleti, che hanno comportato nuovi interventi chirurgici
  • Radio e chemio terapia effettuata con ritardo o in dosi non adatte
Radiologia
  • mancata diagnosi di patologie come tumori o altre patologie per le quale è importante intervenire in maniera rapida (es. con un intervento)
aside · 21. gennaio 2014 · Commenti disabilitati su Medico ospedaliero: le polizze per colpa grave non bastano più · Categorie:Senza categoria


Oggi chi lavora in Ospedale (o in altro Ente pubblico) tende a comprare una polizza assicurativa a copertura della c.d. Colpa Grave.

Per capire di cosa si tratta è opportuno soffermare l’attenzione sul concetto di “Colpa Grave”

In base a quanto dispone il DPR n.ro 3 del 1957, le Aziende sanitarie e Ospedaliere che hanno risarcito un danno al paziente – direttamente o per il tramite del loro assicuratore – hanno l’obbligo di esercitare la rivalsa avanti la Corte dei Conti nei confronti del Medico dipendente responsabile del danno in tutti i casi in cui il comportamento di quest’ultimo sia connotato da dolo o “Colpa Grave”.

Nel nostro ordinamento giuridico manca una definizione di Colpa Grave. Per tale ragione, la giurisprudenza ritiene che tutti i casi di colpa medica (civile e penale) possano essere classificati come “gravi” in quanto lesivi del bene “salute” costituzionalmente protetto dall’art. 32 Cost. Ancora »

15. gennaio 2014 · Commenti disabilitati su Broker assicurativi, quando fanno la differenza · Categorie:Senza categoria


Gennaio 2014 – Con la crisi economica, la difficoltà di accesso al credito e la drastica diminuzione dei fatturati, ridurre le spese è stato uno dei diktat principali per la maggioranza delle imprese italiane. Anche il budget che le aziende hanno avuto a disposizione per la spesa assicurativa ha subito spesso dei tagli, nonostante i rischi in realtà si moltiplichino in situazioni di crisi e le tutele assicurative dovrebbero invece essere aumentate. Ancora »

15. gennaio 2014 · Commenti disabilitati su Accesso al credito, 3 soluzioni per il 2014 · Categorie:Senza categoria

Gennaio 2014 – I finanziamenti alle imprese da parte delle banche sono diminuiti a novembre del 6% negli ultimi 12 mesi (come riportato in un lungo articolo da Affari&Finanza), trend che potrebbe confermarsi per tutto il 2014. Anno in cui, comunque, è prevista finalmente la tanto attesa ripresa economica, stimata fra lo 0.5 e l’1%.

Ma come può un’azienda crescere senza avere accesso al credito?

Il sistema bancario non è in sofferenza, ma i soldi a disposizione per fornire credito alle aziende sono sempre meno sia perché spesso non vengono restituiti (e ad oggi si è raggiunta la cifra di 150 miliardi di sofferenze, pari al 7,7% del credito erogato) sia perché le imminenti ispezioni volute dalla Banca Centrale Europea stanno rendendo più cauti gli istituti.
Ecco allora tre soluzioni per accedere al credito:
–  Scegliere i fondi di garanzia, così da ridurre costi e rischi per le banche: la legge di stabilità ha destinato al fondo Centrale di Garanzia  del Ministero dello sviluppo oltre 13 miliardi, autorizzando già 77 mila domande.
–  Accedere al mercato obbligazionario: si può così ridurre l’esposizione nei confronti delle banche. I mini bond proposti dal Decreto del Fare e dalla Legge di Stabilità hanno già permesso di raccogliere 5 miliardi e l’aspetto positivo è che si stanno approvigionando anche aziende molto piccole.
– Liberare le banche da almeno una parte di crediti in sofferenza, riattivando il mercato delle cartolarizzazioni, così da migliorare i bilanci e predisponendo quindi gli istituti a maggiori prestiti.
Un po’ di ossigeno sta arrivando in questi ultimi mesi alle imprese grazie al pagamento dei debiti commerciali da parte della pubblica amministrazione.